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Licenziamento ritorsivo da provare (Il Sole 24Ore del 14 agosto 2017)

Il licenziamento per motivi discriminatori differisce da quello ritorsivo in quanto mentre il primo si fonda sulla violazione oggettiva di specifiche norme (anche di fonte comunitaria), il secondo trova la sua fonte nella volontà soggettiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro per motivi illeciti o di rappresaglia nei confronti del lavoratore che fa valere propri diritti. La Corte di Cassazione, con la sentenza del 9 giugno 2017 n. 14456…… (leggi articolo in allegato)

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